Un ingegnere civile, secondo la normativa vigente, può occuparsi della progettazione di alcuni tipi di impianti all’interno dell’edilizia civile, ma i suoi limiti operativi sono ben definiti dalla legge e dalle disposizioni di settore. Questi confini di competenza sono fondamentali per garantire la sicurezza e la corretta esecuzione degli impianti tecnologici negli edifici.
Quadro normativo di riferimento
La disciplina che regola la progettazione degli impianti in Italia si basa principalmente sul D.M. 37/2008, che stabilisce l’obbligatorietà del progetto per l’installazione, la trasformazione o l’ampliamento di impianti in edifici civili, indipendentemente dalla destinazione d’uso. Il decreto individua sia le tipologie di impianti soggetti a progettazione sia i professionisti abilitati a sottoscrivere tali progetti.
In generale, il progetto è obbligatorio, ma la legge distingue chi sia titolato a firmarlo in base alla complessità e alla tipologia dell’impianto. Il professionista incaricato deve essere iscritto al relativo albo professionale e possedere le competenze specifiche richieste per il tipo di impianto da realizzare. Inoltre, in caso di violazione dell’obbligo di progetto, sono previste sanzioni amministrative che variano da 1.000 a 10.000 euro, secondo l’entità e la gravità dell’irregolarità riscontrata.
Di quali impianti può occuparsi l’ingegnere civile
L’ingegnere civile è abilitato a progettare tutti quegli impianti strettamente connessi all’edilizia civile tradizionale. Questo ambito include:
- Impianti idrico-sanitari: reti di adduzione e distribuzione dell’acqua potabile, scarico e raccolta delle acque reflue, sistemi antiallagamento.
- Sistemi di smaltimento e raccolta delle acque meteoriche: progettazione delle canalizzazioni e smaltimento delle acque piovane.
- Ventilazione naturale: opera su edifici civili per il ricambio d’aria senza l’ausilio di sistemi meccanici.
- Illuminazione naturale ed artificiale: limitatamente agli ambienti civili e residenziali, nel rispetto delle normative di igiene edilizia.
Questi compiti sono chiaramente identificati come di competenza del settore civile perché richiedono una preparazione tecnico-progettuale relativa all’edilizia e alle infrastrutture urbane.
I limiti impiantistici dell’ingegnere civile
Il legislatore traccia delle linee nette tra l’attività consentita agli ingegneri civili e quella riservata agli ingegneri industriali o ad altre figure specialistiche. In particolare, non rientrano nella competenza dell’ingegnere civile la progettazione di impianti:
- Elettrici (sia di potenza sia per la domotica avanzata).
- Termici e di climatizzazione complessi (caldaie, centrali termiche, impianti condominiali avanzati).
- Antincendio e di rivelazione fumi: soggetti a regolamentazioni severe e a specifiche abilitazioni e iscrizioni in appositi elenchi.
- Meccanici e automazione (ad esempio, ascensori e scale mobili).
La progettazione di questi impianti è generalmente demandata all’ingegnere industriale o ad altri professionisti (come il perito industriale) iscritti agli albi di competenza, in quanto richiedono conoscenze approfondite di fisica tecnica, elettrotecnica, normativa sulla sicurezza e tecnologie impiantistiche avanzate.
Attribuzioni professionali: ingegneria civile, industriale e architettura
Il panorama delle competenze tecniche coinvolge, oltre all’ingegnere civile, anche altre figure professionali:
- Ingegneri industriali: hanno pieno titolo per progettare tutti gli impianti tecnologici — elettrici, termici, meccanici, antincendio — destinati sia ad ambienti civili sia industriali, senza restrizione sulla complessità o sulla potenza dell’impianto.
- Architetti: possono progettare impianti solo nell’ambito dell’edilizia civile, ossia quelli che sono parte integrante di opere edili civili, compresi quelli di riscaldamento, ventilazione, idrico-sanitari e di distribuzione gas, ma non possono spingersi nel settore industriale o in impianti di particolare complessità tecnologica. La professione di architetto prevede competenze anche nella progettazione integrata edificio-impianto, purché connessa al settore civile e non a quello esclusivamente industriale.
- Periti industriali: possono occuparsi di impianti tecnologici, con alcune limitazioni di potenza e complessità stabilite dai regolamenti professionali.
- Geometri: sono autorizzati esclusivamente per piccoli impianti (ad esempio, per impianti elettrici sotto i 6 kW), soprattutto a servizio di civili abitazioni o piccoli immobili, ma non possono firmare progetti per impianti industriali o complessi.
Riparto delle competenze e giurisprudenza
La questione delle competenze per la progettazione impiantistica è stata più volte affrontata anche dai giudici amministrativi. Una sentenza rilevante in tal senso è la n. 1550/2013 del Consiglio di Stato, che ha accolto il ricorso dell’Ordine degli Architetti stabilendo che l’architetto, all’interno della propria competenza per le opere di edilizia civile, può progettare anche l’intero complesso degli impianti tecnologici a corredo del fabbricato. Nella stessa ottica, la progettazione degli impianti resta accessibile all’ingegnere civile solo nella misura in cui rimanga circoscritta all’edilizia civile e non invada ambiti specialistici propri di altri rami dell’ingegneria.
La responsabilità del professionista e il rispetto delle norme
Progettare impianti non consiste soltanto nel dimensionamento tecnico: implica il rispetto delle normative di sicurezza, dell’efficienza energetica e della compatibilità ambientale. La normativa prevede che solo i professionisti con competenza accertata e iscrizione agli albi possano assumere la responsabilità della progettazione e della direzione dei lavori sugli impianti soggetti a specifiche autorizzazioni e collaudi.
La sicurezza, in particolare, è un tema centrale nella progettazione di impianti antincendio, di protezione dalle scariche atmosferiche e di impianti elettrici avanzati, che richiedono abilitazioni particolari e iscrizione in specifici registri, come ad esempio quelli mantenuti dal Ministero degli Interni per i professionisti antincendio.
Conclusioni sulla figura dell’ingegnere civile nell’impiantistica
Possiamo quindi sintetizzare che l’ingegnere civile:
- Può progettare impianti idrico-sanitari, di smaltimento acque, tecnologie eco-compatibili nei limiti dell’edilizia civile.
- Non può legalmente firmare progetti di impianti elettrici di una certa potenza, né di impianti tecnologici avanzati (termo-tecnici, antincendio, meccanici), se non ha una specifica abilitazione.
- È tenuto, in ogni caso, a rispettare i limiti professionali previsti dalla normativa, pena sanzioni pesanti e l’invalidità del progetto.
Pertanto, chi desidera affidare la progettazione di un impianto deve sempre verificare che il professionista incaricato possegga i titoli e le abilitazioni richiesti dalla legge, confrontando il tipo di impianto, la normativa applicabile e l’iscrizione all’albo di competenza. In tal modo si garantisce non solo la regolarità della pratica edilizia, ma anche la sicurezza e l’efficienza dell’impianto stesso, valorizzando il ruolo di ciascuna figura tecnica nel settore delle costruzioni.